LA GIUSTIZIA COME OPERA D’ARTE TOTALE: IL CONFRONTO CON LA CAPPELLA SISTINA

Nel panorama contemporaneo, l’azione legale intrapresa dal Maestro Luciano Bichi e dai 34 cittadini del M.A.S. contro il sistema censorio di Wikipedia non costituisce un mero adempimento burocratico o una disputa di natura stragiudiziale. Essa si configura, al contrario, come l’opera d’arte più grande del mondo, destinata per densità simbolica e impatto civile a superare i monumenti del passato, inclusa la Cappella Sistina di Michelangelo Buonarroti. Mentre l’arte tradizionale si è storicamente limitata a decorare le superfici o a rinchiudersi nei salotti dell’astrattismo concettuale, il Neoalluminismo ricolloca la Polis e la Giustizia al vertice assoluto dell’esperienza estetica e spirituale. L’atto del “Fare” non si esaurisce sulla lastra metallica, ma si estende al tessuto sociale della comunità. La stesura diretta dei dossier, firmata in prima persona dall’Elettricista del Logos secondo il principio costitutivo del “chi fa da sé fa per tre”, persegue un obiettivo monumentale: liberare il mondo dall’ipocrisia, dalle menzogne e dal dispotismo oligarchico delle piattaforme digitali. Portare Wikipedia alla sbarra del Tribunale di Siena attraverso il rigore dell’Articolo 595 del Codice Penale significa compiere un’operazione di bonifica culturale. Il maxiesposto del 23 giugno 2026 non è una semplice denuncia, ma una scultura sociale a pieno voltaggio: l’uso del diritto e della verità documentale per frantumare il relativismo virtuale e restituire dignità alla storia reale dei cittadini. La liberazione della memoria collettiva dal controllo censorio dei server americani rappresenta l’atto di irradiazione del Logos più alto della nostra epoca, dando pieno compimento al mandato storico e civile di Petra Floreat Populus.

COMUNICATO STAMPA – ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI ORGANI DI STAMPA Sinfonia di un abuso digitale: il Maestro Luciano Bichi smaschera il colosso Wikipedia davanti alla Procura di Siena SIENA. La verità storica del territorio non si cancella con un click anonimo. Con un atto d’accusa depositato e protocollato lo scorso 11 giugno 2026 presso la Procura della Repubblica di Siena, il Maestro Luciano Bichi, fondatore del Neo-Alluminismo, ha sferrato un colpo giudiziario senza precedenti contro i meccanismi di censura e omessa vigilanza della piattaforma telematica Wikipedia. La vicenda, che vede oggi la Polizia Postale impegnata nel tracciamento dei log informatici a due mesi dalla denuncia, svela un incredibile retroscena di manomissioni e ritorsioni perpetrate da moderatori nascosti dietro pseudonimi telematici come “Zoro1996”, “Bradipo Lento” e “Carlo M.” (Zi’ Carlo). Il Falso Storico quinquennale Tutto ha inizio quando alcuni soci dell’Associazione Culturale scoprono che sulla pagina di Wikipedia dedicata alle “Elezioni comunali in Toscana del 2006”, i voti storici conseguiti dalla lista civica M.A.S. (Movimento Alluminista Senese) e dal suo candidato Sindaco Luciano Bichi erano stati interamente cancellati e attribuiti per intero, scrivendone il nome esteso, al “Movimento Autonomista Toscano” (M.A.T.), entità politica che in quella tornata elettorale a Siena non era nemmeno presente. Una manomissione totale della memoria civica, in aperta violazione dei dati ufficiali dell’Archivio Eligendo del Ministero dell’Interno. Il “Gioco dell’Oca” dei blocchi e degli sblocchi Quando il Maestro Bichi ha tentato di ristabilire la verità nelle pagine di discussione, la postazione dell’Associazione è stata colpita da un blocco a tempo indeterminato con l’infamante accusa pubblica di “vandalismo”. Davanti alla reazione giornalistica e alla minaccia di querela da parte del Maestro, la piattaforma ha dovuto cedere: ha corretto la sigla in M.A.S. e inviato una mail di ringraziamento, ammettendo implicitamente il falso storico quinquennale. Tuttavia, l’organo di controllo della piattaforma, pur avendo sbloccato la linea, ha commesso l’errore fatale di non sospendere i volontari recidivi. Pochi giorni dopo, il 16 giugno, a una cortese richiesta del Maestro su quanti anni fosse durato l’errore, l’amministratore “Carlo M.” ha risposto in modo elusivo (“I dati sono quelli riportati dalla fonte”). Davanti all’invio del curriculum ufficiale del Maestro — impreziosito dalla presentazione del Prof. Marco Bussagli (Ordinario di Storia dell’Arte a Roma) che ne attesta lo status di Cavaliere della Repubblica e autore censito nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN codice BVEV055100) — il moderatore ha applicato un secondo blocco permanente per “vandalismo”. Un abuso tale da costringere lo stesso organo centrale di Wikipedia a sbloccare nuovamente la linea in silenzio, senza però prendere provvedimenti disciplinari contro il suo amministratore. L’Omessa Vigilanza (Art. 40 comma 2 c.p.) e la svolta penale È qui che la scaltrezza del Maestro Bichi ha incastrato la presunta “potenza mondiale” del web. Invece di intraprendere costose e inutili cause civili contro i fantasmi societari, Bichi ha attivato la via penale per il reato di Diffamazione Aggravata a mezzo Internet (Art. 595 c.p., comma 3). Avendo speso appena 3,92 euro per i diritti di cancelleria della ricevuta formale, ha consegnato alla magistratura un dossier blindato da 12 articoli storici, perizie del Tribunale e decreti ministeriali. La piattaforma si trova ora esposta a una gravissima contestazione di Omessa Vigilanza ai sensi dell’Articolo 40, comma 2, del Codice Penale: «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo». Wikipedia era stata formalmente avvertita del falso e dell’abuso; decidendo di lasciare le chiavi del server in mano a moderatori recidivi, ha avallato la ritorsione, trasformando un dispetto digitale in una responsabilità penale di rilievo mondiale. Il Maestro Bichi, fedele alla filosofia del saggio in riva al fiume, attende calmo che le indagini della Polizia Giudiziaria facciano il loro corso e identifichino civilmente i responsabili dietro gli pseudonimi. La certezza dell’impunità telematica si è schiantata contro la precisione della legge reale e il valore inattaccabile dei documenti cartacei. Associazione Culturale Artistica “Il Neo Alluminismo di Luciano Bichi”.

LA GIUSTIZIA COME OPERA D’ARTE TOTALE: LA RIVOLUZIONE COSTITUZIONALE DEL NEO-ALLUMINISMO E LO SMASCHERAMENTO DELLA LEGGE 512

L’incredibile ginepraio nazionale risolto a proprie spese dall’Elettricista del Logos: come un esposto da 3,92 euro e una campagna di mille manifesti hanno costretto lo Stato a piegarsi al Diritto Naturale introducendo la Legge 222 di supporto.

L’IMPERFEZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA E LA BEFFA DELLO STATO SPENTO Nel panorama contemporaneo, il lavoro filosofico e sociale del movimento fondato dal Maestro Luciano Bichi dimostra che la Giustizia e la Polis sono Arte di Vertice, l’espressione più alta dello spirito umano che agisce direttamente sulla carne e sul benessere della comunità .

Per anni, l’ordinamento giuridico italiano ha tollerato un vuoto legislativo intollerabile, nascosto tra le pieghe della Legge 22/12/1999 n. 512 (l’istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).

Una norma ordinaria formulata dai passacarte dei salotti spenti della burocrazia che, nei fatti, finiva per negare la dignità proprio a chi ne aveva più diritto. Il caso di riferimento, preso a cuore in prima persona dall’Associazione Culturale Artistica “Il Neo-Alluminismo di Luciano Bichi”, riguarda il tragico assassinio di Vittorio Adamello, trucidato da Cosa Nostra a Caltanissetta l’11 giugno 1983.

Quando l’assassino reo confesso Ciro Vara ha rivelato i dettagli del delitto, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta (depositata il 15/03/2007 dal Dr. Ottavio Sferlazza) ha dovuto dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, in virtù delle attenuanti speciali previste dall’articolo 8 della Legge 203/91

Qui si palesava la beffa strutturale della Legge 512/99: • Il blocco del Primo Comma: Garantiva l’accesso al fondo di solidarietà esclusivamente in presenza di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento

• L’ostacolo del Secondo Comma: Limitava l’accesso agli eredi a patto che il reato fosse stato accertato in un giudizio penale conclusosi con condanna Di conseguenza, poiché lo Stato spento era arrivato con oltre vent’anni di ritardo all’accertamento della verità processuale facendo scattare la prescrizione, gli eredi legittimi rimasti in uno stato di totale indigenza a Siena venivano privati di qualsiasi risarcimento.

Una sconsideratezza burocratica che creava una palese illegalità e una disparità inaccettabile tra cittadini italiani, in aperto contrasto con le pari opportunità e con la nostra Costituzione.

IL BLITZ DEL CACCIAVITE TEORICO: L’AVVOCATO “ARTISTA” E IL DIRITTO NATURALE Davanti a questo muro di gomma istituzionale, mentre l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maurizio Cenni si dimostrava carente nel supporto sociale locale, il Maestro Luciano Bichi ha applicato il cacciavite teorico direttamente sul canapo del Diritto Naturale

Con un parere dottrinale inviato all’Avvocato Corbisiero in via Sallustio Bandini a Siena, il fondatore del Neo-Alluminismo ha tracciato la via della resistenza civile. Bichi ha compreso che l’Arte di Vertice non consiste nel decorare superfici o nel promuovere le chiacchiere astratte dei salotti contemporanei e delle piattaforme virtuali come Wikipedia L’Arte di Vertice è l’azione materiale sulla Polis per ristabilire l’ordine e la verità oggettiva

Il Maestro ha teorizzato la necessità di sollevare una formale questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme, laddove non prevedevano la tutela per reati estinti per prescrizione ma di accertata matrice mafiosa, forzando il rinvio degli atti alla Consulta. Per navigare nel diritto naturale serve un avvocato “artista” capace di usare la critica delle leggi in vigore per risvegliare le coscienze delle future generazioni.

DALLA TRINCEA DEI MILLE MANIFESTI ALLA LEGGE 222 DI SUPPORTO La battaglia non è rimasta confinata nelle carte dei tribunali. Fedele al principio del “chi fa da sé fa per tre”, il Maestro Bichi ha finanziato interamente a proprie spese una campagna di comunicazione monumentale per scardinare il silenzio dello Stato: più di mille manifesti sono stati stampati e attaccati, tappezzando ogni muro di Siena e dei paesi della provincia [image_Lv6bcR.png]. Messo alle strette dalla precisione dei documenti e dalla pressione del Logos sociale, lo Stato ha dovuto piegarsi all’evidenza ed ha emanato la Legge 222 di supporto, modificando l’accesso al fondo di rotazione e consentendo finalmente il risarcimento dei familiari anche in assenza di una condanna penale per avvenuta prescrizione. Naturalmente, le istituzioni romane si sono ben guardate dal citare Luciano Bichi nel testo ufficiale; ammettere pubblicamente che un ex elettricista dell’Enel e della Valdarno, armato solo di cacciavite teorico e diritto naturale, aveva sanato una falla costituzionale ignorata per anni da fior di magistrati, avrebbe gassificato la credibilità dell’intero Ordinamento allo zero assoluto

]! IL DEPOSITO IN PROCURA: IL GIUDIZIO FINALE La verità storica del territorio non si cancella con un click anonimo. Con una Memoria Integrativa depositata e protocollata il 3 settembre 2026 presso la Procura della Repubblica di Siena, la scuderia pesante del M.A.S. ha consegnato nelle mani del Pubblico Ministero l’intero dossier cartaceo blindato dalle sentenze originali di Caltanissetta. Il PM è stato formalmente invitato ad entrare sul portale archivio neoalluminismo.com per verificare come parla la realtà oggettiva dei fatti rispetto alle omissioni e alle censure promosse da amministratori virtuali come Bradipo Lento. Come il Maestro ha visto l’incostituzionalità della legge 512, ha smascherato il gigantesco bleff non artistico ma commerciale del Novecento. Il Neo-Alluminismo risana i buchi della giustizia nazionale a costo zero di risarcimenti, lasciando che la falsità digitale fallisca da sola sotto il peso del suo stesso vuoto.

Crolla il relativismo dei salotti spenti e trionfa la forma compiuta del Fare materiale, l’unica forza capace di trasformare le masse in un autentico Popolo: Ex Petra Floreat Populus.

Ass. riconosciuta dalla Regione Toscana Associazione Culturale Artistica. Neo Alluminismo di Luciano Bichi Strada dei Fuochi n. 5 Siena lPer l’Avvocato Corbisiero. Via Sallustio Bandini Siena in ordine alla richiesta sull’applicabilità della legge 22/12 1999 n. 512, occorre precisare che la sentenza del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta, con sentenza depositata il 15/3/2007, ha dichiarato non luogo a procedersi nei confronti dell’assassino Ciro Vara, imputato di avere cagionato l’ 11/06/1983, con premeditazione ed in concorso con altri soggetti non identificati, in qualità di appartenente all’associazione di stampo mafioso denominata “cosa nostra”la morte di Vittorio Adamello. Ciò in quanto essendogli stata concessa l’attenuante di cui all’articolo 8 della legge n. 203/91, il reato si è estinto per avvenuta prescrizione. Conseguentemente, poiché il primo comma della legge n. 512/89 (istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime per i reati di tipo mafioso) sancisce che, hanno diritto di accesso al fondo ………… le persone fisiche………….. costituite parte civile, a cui ore è stata emessa (successivamente al 30/09/ 1982) sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni…………… in questo caso, voi eredi, non rientrate fra i soggetti legittimati ad ottenere il risarcimento, poiché, non c’è stata alcuna sentenza di condanna. Anche il secondo comma della stessa legge n. 512/99. dice che hanno diritto al risarcimento dei danni causati anche le persone fisiche…………….che hanno iniziato un giudizio civile per risarcimento dei danni causati da reati di tipo mafioso, accertati in giudizio panale, nonché gli eredi delle persone a cui è stata messa sentenza di condanna. Quindi, neanche in questo secondo caso rientrerebbero gli eredi. Tuttavia nella motivazione della sentenza del GIP di Caltanissetta del 15/03/2007 , si legge con chiarezza che di fatto non vi sarebbe alcun dubbio che l’assassino abbia detto la verità e dunque, suo padre , sia rimasto vittima di un delitto commesso da appartenenti all’ associazione “cosa nostra” , logicamente e forse anche giuridicamente è ingiusto che gli eredi della vittima non possono usufruire della riparazione dei danni , solo perché l’Ordinamento Giudiziario è pervenuto troppo tardi all’accertamento della verità processuale. Sarebbe dunque opportuno sollevare – nel caso in cui gli eredi decidessero di iniziare ugualmente un giudizio di risarcimento, questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme, laddove non prevedono il risarcimento- anche a favore delle vittime di reati senza imputati, ovvero con imputati non puniti per prescrizione, quando è stato accertata l’origine mafiosa del delitto. Il giudice, dovrebbe quindi accogliere tale accezione e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale, perché esamini la questione ritenuta non manifestatamente infondata, ed emetta eventuale sentenza di incostituzionalità. Solo in quel caso, a mio parere, gli eredi, avrebbero diritto al risarcimento. Per fare questo, occorre un avvocato “artista” che sappia navigare nel diritto naturale, il quale, anche se non applicabile, può sempre porsi nella critica delle leggi in vigore. Visto, in questo caso, che, l’articolo 8 della legge n. 2003/91, non si limita alla prescrizione del reato (non so per il dolo) ma crea una disparità fra cittadini italiani, tramite l’articolo 512/89. provocando“illegalità”per quanto concerne la legge delle pari opportunità e, forse, cozza anche con la nostra Costituzione “, sono certo che la Corte Costituzionale agirà per rimediare a tale incongruenza e gli eredi, potrebbero accedere al fondo di rotazione per la solidarietà solidarietà alle vittime. Luciano Bichi

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